Protocollo 6Sez. II

Art. 8

Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 26 giu 2010
Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all', la Parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
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Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo