Protocollo 6›Sez. II
Art. 8
Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale
In vigore dal 26 giu 2010
Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale
1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di
associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del
collegio arbitrale.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilità delle
misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con
le disposizioni di cui all', la Parte ricorrente può
chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito,
spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il
collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della
sua ricostituzione.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il
collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui
all'. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato
entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-8-4