Protocollo 6
Art. 5
Lodo del collegio arbitrale
In vigore dal 26 giu 2010
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al
comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla
sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa
scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le
Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i
motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non
oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il
collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro
45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere
pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del
collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio
arbitrale può decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza
del caso.
3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle
disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla
base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può
contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.
4. La Parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi
momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio
arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di
associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al
comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò
pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro
reclamo con la stessa motivazione.
5. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale può
sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore
a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di
costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte
ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio
per la stessa misura.
Storico versioni
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