Protocollo 6
Art. 4
Composizione del collegio arbitrale
In vigore dal 26 giu 2010
Composizione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio
arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti
si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.
3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione
del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di
esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di
associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i
nominativi dell'elenco compilato a norma dell' nel modo
seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno
tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri
selezionati dalle Parti per fungere da presidente.
Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o più membri del
collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la
stessa procedura.
4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o
il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di
un rappresentante di ciascuna Parte.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il
presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra
le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della
loro selezione a norma del paragrafo 3.
6. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del
codice di condotta di cui all', le Parti si consultano e
sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno
scelto a norma del paragrafo 7 del presente articolo. Qualora le
Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la
questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la
cui decisione è definitiva.
Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non
soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all',
la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo
di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene
sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di
associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di
ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere
diversamente.
7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a
norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque
giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua
selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per
tutta la durata di questa procedura.
Storico versioni
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