Protocollo 6
Art. 16
Nesso con gli obblighi OMC
In vigore dal 26 giu 2010
Nesso con gli obblighi OMC
In caso di adesione della Bosnia-Erzegovina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti
disposizioni:
a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo
non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli
obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio.
b) Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente
protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica
eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se
tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una
procedura di composizione delle controversie a norma dell',
paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non può
avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione
fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente
paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle
controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte
chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'
dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la
risoluzione delle controversie.
c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una
Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata
dall'organo di conciliazione dell'OMC.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-16-3