Protocollo 7
Art. 2
In vigore dal 26 giu 2010
Gli accordi di cui all' si applicano:
1) ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della Convenzione
internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di
codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983,
ottenuti da uve fresche,
a) originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme
relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V
del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del
regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000,
che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n.
1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei
trattamenti enologici
o
b) originari della Bosnia-Erzegovina e prodotti conformemente alle
norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste
dalla legislazione della Bosnia-Erzegovina. Tali norme relative alle
pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla
legislazione comunitaria;
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GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1; regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1300/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 8).
2) alle bevande spiritose della voce 22.08 della convenzione di cui
al paragrafo 1 che:
a) sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n.
1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole
generali relative alla definizione, alla designazione e alla
presentazione delle bevande spiritose e al regolamento (CEE) n.
1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità
d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione
delle bevande spiritose
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GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dall'atto di adesione del 2005.
GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9; regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9). o
b) sono originarie della Bosnia-Erzegovina e sono state prodotte a
norma della legislazione della Bosnia-Erzegovina, che deve essere
conforme alla legislazione comunitaria.
3) ai vini aromatizzati della voce 22.05 della convenzione di cui al
paragrafo 1 che:
a) sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n.
1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole
generali relative alla definizione, alla designazione e alla
presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a
base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli
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GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dall'atto di adesione del 2005.
o
b) sono originari della Bosnia-Erzegovina e sono stati prodotti a
norma della legislazione della Bosnia-Erzegovina, che deve essere
conforme alla legislazione comunitaria.
Storico versioni
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