Allegato II›Titolo I
Art. 4
Denominazioni protette
In vigore dal 26 giu 2010
Denominazioni protette
Fatti salvi gli del presente allegato, sono
protette le seguenti denominazioni:
a) per quanto riguarda i prodotti di cui all' del presente
protocollo:
i) i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la
bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri
termini utilizzati per designare lo Stato membro;
ii) le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A,
lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini
aromatizzati;
iii) le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2;
b) per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini
aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina:
i) i riferimenti al nome "Bosnia-Erzegovina" o altri termini
utilizzati per indicare questo paese;
ii) le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B,
lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini
aromatizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-ai-4