Allegato IITitolo I

Art. 4

Denominazioni protette

In vigore dal 26 giu 2010
Denominazioni protette Fatti salvi gli del presente allegato, sono protette le seguenti denominazioni: a) per quanto riguarda i prodotti di cui all' del presente protocollo: i) i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro; ii) le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati; iii) le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2; b) per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina: i) i riferimenti al nome "Bosnia-Erzegovina" o altri termini utilizzati per indicare questo paese; ii) le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-ai-4

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Denominazioni protette (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo