Allegato II›Titolo I
Art. 5
Protezione delle denominazioni relative agli Stati membri della Comunità e alla Bosnia-Erzegovina
In vigore dal 26 giu 2010
Protezione delle denominazioni relative
agli Stati membri della Comunità e alla Bosnia-Erzegovina
1. In Bosnia-Erzegovina, i termini che si riferiscono agli Stati
membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare
uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una
bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini
aromatizzati originari dello Stato membro in questione e
b) possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella
Comunità.
2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono alla
Bosnia-Erzegovina e gli altri termini utilizzati per indicare la
Bosnia-Erzegovina ai fini di identificare l'origine di un vino, di
una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini
aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina e
b) possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
Bosnia-Erzegovina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-ai-5