Allegato IITitolo II

Art. 10

Gruppo di lavoro

In vigore dal 26 giu 2010
Gruppo di lavoro 1. È istituito, conformemente all' dell'accordo di stabilizzazione e di associazione un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l'agricoltura. 2. Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. 3. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo di cui al presente allegato. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nella Comunità e in Bosnia-Erzegovina, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalità da esse convenute.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-ai-10

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