Allegato II›Titolo II
Art. 10
242 / 248Gruppo di lavoro
In vigore dal 26 giu 2010
Gruppo di lavoro
1. È istituito, conformemente all' dell'accordo di
stabilizzazione e di associazione un gruppo di lavoro che fa capo al
sottocomitato per l'agricoltura.
2. Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento
dell'accordo di cui al presente allegato ed esamina tutte le
questioni inerenti alla sua applicazione.
3. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e
proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel
settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che
possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo di
cui al presente allegato. Il gruppo si riunisce su richiesta di una
delle Parti, alternativamente nella Comunità e in Bosnia-Erzegovina,
a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e
secondo modalità da esse convenute.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-ai-10