Allegato II›Titolo III
Art. 15
Transito di piccoli quantitativi
In vigore dal 26 giu 2010
Transito di piccoli quantitativi
1. L'accordo di cui al presente allegato non si applica ai vini, alle
bevande spiritose e ai vini aromatizzati:
a) in transito sul territorio di una delle Parti; o
b) originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli
quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure
contemplate al paragrafo 2.
2. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e
vini aromatizzati:
a) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore
a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a
perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato,
composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
b) i) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli
personali dei viaggiatori;
ii) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di
spedizioni tra privati;
iii) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
iv) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o
tecnica, nei limiti di un ettolitro;
v) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi
consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie
per essi concesse;
vi) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi
di trasporto internazionali.
L'esenzione di cui alla lettera a) non può essere cumulata con una o
più esenzioni di cui alla lettera b).
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