Allegato II›Titolo III
Art. 16
Commercializzazione di scorte preesistenti
In vigore dal 26 giu 2010
Commercializzazione di scorte preesistenti
1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti,
elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e
alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato
dall'accordo di cui al presente allegato, possono essere
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti, la
commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini
aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma
dell'accordo di cui al presente allegato, ma la cui produzione,
elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al
presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere
proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-ai-16