Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 26 giu 2010
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 6.940 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 4 giugno 1997, n. 170.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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