Allegato II›Titolo II
Art. 14
Consultazioni
In vigore dal 26 giu 2010
Consultazioni
1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non
abbia rispettato un impegno contemplato dall'accordo di cui al
presente allegato.
2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte
tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del
caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute
dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione
delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive
provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la
consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le
Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la
consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può
adottare idonee misure appropriate, a norma dell'
dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la
corretta applicazione dell'accordo di cui al presente allegato.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-ai-14