Allegato IITitolo II

Art. 13

Esecuzione e assistenza reciproca tra le Parti

In vigore dal 26 giu 2010
Esecuzione e assistenza reciproca tra le Parti 1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria all'accordo di cui al presente allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta. 2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare: a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù dell'accordo di cui al presente allegato, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato; b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino. 3. Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che: a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all' del presente protocollo, che sono o sono stati oggetto di scambi in Bosnia-Erzegovina e nella Comunità, non sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina ovvero alle norme del presente accordo e b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra Parte e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali, ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra Parte. 4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte e/o delle norme dell'accordo di cui al presente allegato e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-ai-13

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Esecuzione e assistenza reciproca tra le Parti (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo