Allegato II›Titolo II
Art. 13
Esecuzione e assistenza reciproca tra le Parti
In vigore dal 26 giu 2010
Esecuzione e assistenza reciproca tra le Parti
1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o
sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è
contraria all'accordo di cui al presente allegato, le Parti applicano
le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per
combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di
impiego abusivo dell'indicazione protetta.
2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve
intervenire in particolare:
a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni,
denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande
spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in
virtù dell'accordo di cui al presente allegato, che danno
direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da
indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino,
della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;
b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da
indurre in errore quanto all'origine del vino.
3. Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che:
a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali
definiti all' del presente protocollo, che sono o sono
stati oggetto di scambi in Bosnia-Erzegovina e nella Comunità, non
sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle
bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in
Bosnia-Erzegovina ovvero alle norme del presente accordo e
b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra
Parte e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad
azioni legali,
ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra
Parte.
4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere
dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il
settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati
della Parte e/o delle norme dell'accordo di cui al presente allegato
e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di
altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure
amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-ai-13