Allegato II›Titolo I
Art. 9
Esportazioni
In vigore dal 26 giu 2010
Esportazioni
Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in
caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose
e vini aromatizzati originari di una Parte al di fuori del suo
territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all', lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), e le menzioni
tradizionali di tale Parte di cui all', lettera a), punto
iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti
originari dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-ai-9