Allegato II›Titolo I
Art. 6
Protezione delle indicazioni geografiche
In vigore dal 26 giu 2010
Protezione delle indicazioni geografiche
1. In Bosnia-Erzegovina, le indicazioni geografiche relative alla
Comunità di cui all'appendice 1, parte A:
a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini
aromatizzati originari della Comunità e
b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella
Comunità.
2. Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative alla
Bosnia-Erzegovina di cui all'appendice 1, parte B:
a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini
aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina e
b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
Bosnia-Erzegovina.
3. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente
all'accordo di cui al presente allegato, per la tutela reciproca
delle indicazioni geografiche di cui all', lettera a),
punto ii), e lettera b), punto ii), utilizzate per la designazione e
la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i
mezzi legali adeguati di cui all' dell'accordo TRIPs per
garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione
geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino
aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.
4. Le indicazioni geografiche di cui all' sono riservate
esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai
quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle
condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari
di detta Parte.
5. La protezione prevista dall'accordo di cui al presente allegato
vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini,
bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona
geografica indicata, anche qualora
a) la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini
aromatizzati sia indicata;
b) l'indicazione geografica in questione sia tradotta;
c) tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere",
"tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe;
d) la denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti
della voce 20.09 del sistema armonizzato della Convenzione
internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di
codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.
6. Se più indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono
omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione
che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune
accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra
loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza
di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di
trarre in inganno i consumatori.
7. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 è omonima di
un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l', paragrafo 3, dell'accordo TRIPS.
8. Le disposizioni dell'accordo di cui al presente allegato non
pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare,
nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore
nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato
in modo da ingannare i consumatori.
9. Nessuna disposizione dell'accordo di cui al presente allegato
obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra
Parte di cui all'appendice 1 che non è protetta o non è più
protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.
10. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di
considerare le denominazioni geografiche protette di cui
all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio
corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le
bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto
all', paragrafo 6, dell'accordo TRIPS.
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