Allegato II›Titolo I
Art. 8
Marchi commerciali
In vigore dal 26 giu 2010
Marchi commerciali
1. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un
marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia
identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione
geografica protetta ai sensi dell', se il vino, la bevanda
spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale
origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano
l'utilizzazione.
2. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un
marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale
protetta ai sensi dell'accordo di cui al presente allegato se il vino
in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in
questione è riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.
3. La Bosnia-Erzegovina adotta le misure necessarie per modificare
tutti i marchi al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre
2008, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità
protette ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-ai-8