Art. 15 · Transito di piccoli quantitativi
Allegato IITitolo III

Art. 15

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Transito di piccoli quantitativi

In vigore dal 26 giu 2010
Transito di piccoli quantitativi 1. L'accordo di cui al presente allegato non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati: a) in transito sul territorio di una delle Parti; o b) originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo 2. 2. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati: a) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri; b) i) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori; ii) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati; iii) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano; iv) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro; v) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse; vi) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali. L'esenzione di cui alla lettera a) non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui alla lettera b).
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