Allegato II›Titolo III
Art. 15
247 / 248Transito di piccoli quantitativi
In vigore dal 26 giu 2010
Transito di piccoli quantitativi
1. L'accordo di cui al presente allegato non si applica ai vini, alle
bevande spiritose e ai vini aromatizzati:
a) in transito sul territorio di una delle Parti; o
b) originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli
quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure
contemplate al paragrafo 2.
2. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e
vini aromatizzati:
a) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore
a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a
perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato,
composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
b) i) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli
personali dei viaggiatori;
ii) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di
spedizioni tra privati;
iii) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
iv) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o
tecnica, nei limiti di un ettolitro;
v) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi
consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie
per essi concesse;
vi) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi
di trasporto internazionali.
L'esenzione di cui alla lettera a) non può essere cumulata con una o
più esenzioni di cui alla lettera b).
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-ai-15