Art. 5 · Protezione delle denominazioni relative agli Stati membri della Comunità e alla Bosnia-Erzegovina
Allegato IITitolo I

Art. 5

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Protezione delle denominazioni relative agli Stati membri della Comunità e alla Bosnia-Erzegovina

In vigore dal 26 giu 2010
Protezione delle denominazioni relative agli Stati membri della Comunità e alla Bosnia-Erzegovina 1. In Bosnia-Erzegovina, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato: a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e b) possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità. 2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono alla Bosnia-Erzegovina e gli altri termini utilizzati per indicare la Bosnia-Erzegovina ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato: a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina e b) possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Bosnia-Erzegovina.
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