Accordo
Art. 13
In vigore dal 10 nov 1999
1. Il vettore con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, e per quelli in transito, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese nel territorio del quale si effettua il trasporto, salvo quanto disposto dall' e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista prevista all' del presente Accordo.
2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni e controlli, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-13