Accordo
Art. 28
In vigore dal 10 nov 1999
1. Al fine di realizzare il presente Accordo, è istituita una Commissione Mista, composta dai rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti Contraenti, con i seguenti compiti:
1) determinare la modalità di esecuzione dei servizi regolari di trasporto con autobus di viaggiatori;
2) concordare la quantità delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori previste dagli del presente Accordo;
3) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall' o l'esenzione dall'autorizzazione nel trasporto bilaterale o di transito:
4) concordare la forma delle autorizzazioni previste dagli e stabilire le modalità di rilascio.
5) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
6) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
7) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.
2. La Commissione Mista terrà le proprie riunioni alternativamente sul territorio dei dite Paesi, a richiesta di una delle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
3. Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-28