Accordo

Art. 25

In vigore dal 10 nov 1999
1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile, al tasso di cambio ufficiale vigente il giorno dei pagamenti stessi. 2. I trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi previo assolvimento degli obblighi fiscali.
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