Accordo
Art. 25
In vigore dal 10 nov 1999
1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile, al tasso di cambio ufficiale vigente il giorno dei pagamenti stessi.
2. I trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi previo assolvimento degli obblighi fiscali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-25