Accordo

Art. 21

In vigore dal 10 nov 1999
1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali, a condizione che essi siano riesportati. 2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per temporanea importazione nel territorio del Paese della rispettiva Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-21

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