Accordo
Art. 16
In vigore dal 10 nov 1999
1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente i carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte Contraente.
2. È altresì vietato ai trasportatori, domiciliati nel territorio di una delle Parti Contraenti, effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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