Accordo
Art. 19
In vigore dal 10 nov 1999
1. I trasportatori ed il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.
2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente, sarà l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
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