Accordo

Art. 14

In vigore dal 10 nov 1999
1. Nel rispetto delle norme nazionali in vigore che regolano l'ingresso e l'uscita dei materiali di cui al seguente elenco, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nel precedente : 1) i trasporti funebri; 2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; 3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti; 5) i trasporti postali; 6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza delle calamità naturali; 7) i trasporti di merci di valore (per esempio metalli. preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla guardia; 8) il trasporto di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; 9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dei Paese dell'altra Parte Contraente. nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria nel Paese dove esso è registrato; 10) i trasporti di api e avannotti; 11) i trasporti dell'impianto e dell'attrezzatura destinati all'organizzazione delle esibizioni teatrali. musicali, sportive, di cinema e di circo delle radio trasmissioni, delle riprese e teletrasmissioni; 12) i trasporti degli oggetti o materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o agli studi (per esempio, i carichi per le fiere ed esposizioni). 2. La Commissione Mista può apportare variazioni all'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione.
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