Accordo
Art. 12
In vigore dal 10 nov 1999
1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti dei Paesi Contraenti.
2. L'autorizzazione è rilasciata al vettore in base alla domanda indirizzata all'Autorità competente del Paese in cui lo stesso vettore ha sede.
3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, delle finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
4. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente, corredandole di tutta la documentazione richiesta.
5. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti comunicherà all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Successivamente l'Autorità competente del Paese nel quale ha sede il vettore richiedente rilascia l'autorizzazione al vettore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-12