Accordo
Art. 17
In vigore dal 10 nov 1999
1. I requisiti di capacità tecnica e professionale dei vettori, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei Paesi Contraenti.
2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese della Parte Contraente in cui si effettua il trasporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-17