Accordo
Art. 18
In vigore dal 10 nov 1999
Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi competenti delle Parti Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-18