Accordo

Art. 20

In vigore dal 10 nov 1999
1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. 2. La Commissione Mista, prevista dall', potrà proporre all'esame degli organi competenti le facilitazioni di carattere fiscale che siano consentite dalla legislazione dei Paesi delle Parti Contraenti.
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