Accordo

Art. 22

In vigore dal 10 nov 1999
1. Il conducente ed altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, gli oggetti necessari ai loro bisogni personali e per le normali esigenze del viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio del Paese dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano cedute alle altre persone. 2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio del Paese dell'altra, Parte Contraente. 3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali che concernono l'importazione libera degli oggetti destinati all'uso personale.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-22

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