Accordo

Art. 26

In vigore dal 10 nov 1999
Fermo restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio del Paese dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente l'applicazione di una delle seguente sanzioni: 1) diffida; 2) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese dove è stata commessa l'infrazione; 3) revoca dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese dove è stata commessa l'infrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo