Accordo
Art. 26
In vigore dal 10 nov 1999
Fermo restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio del Paese dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente l'applicazione di una delle seguente sanzioni:
1) diffida;
2) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese dove è stata commessa l'infrazione;
3) revoca dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese dove è stata commessa l'infrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-26