Accordo
Art. 31
In vigore dal 10 nov 1999
1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima notifica per iscritto che confermi l'adempimento delle procedure
interne all'uopo previste.
2. Il presente Accordo avrà validità di tre anni e sarà
rinnovato tacitamente per periodi successivi di un anno.
3. Il presente Accordo rimane valido fino allo scadere dei tre mesi successivi al momento in cui una delle Parti abbia notificato all'altra Parte per iscritto tramite le vie diplomatiche la propria denuncia.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
FATTO a Kiev il 3 febbraio 1998 in due esemplari originali in lingua italiana ed in lingua ucraina entrambi i testi facenti egualmente
fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GABINETTO DEI MINISTRI
REPUBBLICA ITALIANA DELL'UCRAINA
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-31