Accordo
Art. 29
In vigore dal 10 nov 1999
La legislazione interna di ciascuna parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-29