Accordo
Art. 24
In vigore dal 10 nov 1999
1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, nell'osservanza delle formalità doganali previste dalla vigente legislazione dei Paesi delle Parti Contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese della temporanea importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-24