Accordo
Art. 23
In vigore dal 10 nov 1999
Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli, restando inteso che il serbatoio è quello previsto dallo stabilimento-produttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-23