Accordo
Art. 27
In vigore dal 10 nov 1999
1. Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti.
2. Ai sensi del presente Accordo, l'Autorità competente per il Governo della Repubblica Italiana è:
- il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
per il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina:
- il Ministero, dei Trasporti, Dipartimento di Stato di Autotrasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-27