Art. 1

In vigore dal 10 nov 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998.
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