Accordo
Art. 1
In vigore dal 10 nov 1999
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO
INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, denominate successivamente le "Parti Contraenti" al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:
I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno il diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nella Parte Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-1