Accordo

Art. 15

In vigore dal 10 nov 1999
1. L'autorizzazione, bilaterale o di transito, è valida per l'andata ed il ritorno. 2. L'autorizzazione non è trasferibile e dà al vettore il diritto ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito, i trasporti attraverso il territorio di uno dei Paesi Contraenti con destinazione verso un terzo Paese, senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio del Paese Contraente, attraverso il quale il transito ha luogo.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-15

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