Accordo
Art. 10
In vigore dal 10 nov 1999
Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale con autobus il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalità seguenti:
1) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
2) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e in un punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare:
- vuoto:
- con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nello stesso
porto o aeroporto sul territorio dell'altro Paese che debbono
continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro
porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
- con viaggiatori, arrivati per nave, o per aero, in un altro
porto o aeroporto sul territorio di questo Paese che debbono
continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro
porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo i gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il Vettore e un committente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-10