Accordo

Art. 10

In vigore dal 10 nov 1999
Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale con autobus il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalità seguenti: 1) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; 2) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e in un punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare: - vuoto: - con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nello stesso porto o aeroporto sul territorio dell'altro Paese che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; - con viaggiatori, arrivati per nave, o per aero, in un altro porto o aeroporto sul territorio di questo Paese che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; 3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo i gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il Vettore e un committente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-10

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