Accordo
Art. 9
In vigore dal 10 nov 1999
1. Per effettuare il servizio a navetta tra due località, una situata nel territorio di una Parte Contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte Contraente, è necessario ottenere la previa autorizzazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti.
2. L'autorizzazione è attribuita al vettore sulla base di domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio il vettore ha sede.
3. La domanda deve indicare le finalità del servizio, l'itinerario, il numero di viaggi con data di loro effettuazione, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio e ogni altra informazione determinata dalla Commissione Mista.
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente, l'Autorità competente della Parte Contraente, che ha ricevuto le domande, trasmette all'Autorità competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione necessaria.
5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Nel caso della determinazione positiva, l'Autorità competente del Paese nel quale ha sede il vettore richiedente rilascia l'autorizzazione.
Storico versioni
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