Accordo
Art. 8
In vigore dal 10 nov 1999
1. Per servizio a navetta si intende agli effetti del presente Accordo il servizio organizzato al fine di trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanza o di interesse turistico, viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi per la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio.
2. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di soggiorno debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno, salvo diverse intese tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti.
3. Solo i viaggi effettivi di andata e ritorno fanno parte del servizio a navetta dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-8