Accordo

Art. 11

In vigore dal 10 nov 1999
1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un elenco nominativo dei viaggiatori. 3. Non è richiesta l'autorizzazione anche nel caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus, secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all' del presente Accordo. 4. Nei casi previsti dal punto 3) dello stesso del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese di una delle Parti Contraenti, in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio, dovrà rivolgersi all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente con la richiesta sull'autorizzazione per l'effettuazione dei servizi. 5. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti si scambieranno un contingente annuale di autorizzazioni per l'effettuazione dei servizi occasionali con autobus di cui al punto 3 dell'. Il contingente sarà approvato dalla Commissione Mista di cui all' del presente Accordo.
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