Accordo

Art. 7

In vigore dal 10 nov 1999
1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori con autobus in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con la destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia prelevato o deposto nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale il vettore ha presentato la domanda tramite l'Autorità competente del Paese di appartenenza.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-7

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