Art. 13
Accordo

Art. 13

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In vigore dal 10 nov 1999
1. Il vettore con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, e per quelli in transito, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese nel territorio del quale si effettua il trasporto, salvo quanto disposto dall' e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista prevista all' del presente Accordo. 2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni e controlli, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
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