ConvenzioneSez. 4

Art. 258

Messa in opera e utilizzo

In vigore dal 20 dic 1994
Messa in opera e utilizzo La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni e apparecchiature per la ricerca in qualunque area dell'ambiente marino è subordinata alle stesse condizioni prescritte dalla presente Convenzione per l'esecuzione della ricerca scientifica marina nell'area in questione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-258

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Messa in opera e utilizzo (Art. 258 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo