Convenzione›Sez. 3
Art. 253
Sospensione o cessazione delle attività di ricerca scientifica marina
In vigore dal 20 dic 1994
Sospensione o cessazione delle attività di ricerca scientifica marina
1. Lo Stato costiero ha il diritto di esigere la sospensione di qualsiasi attività di ricerca scientifica marina in atto nella sua zona economica esclusiva o sulla sua piattaforma continentale se:
a) le attività di ricerca non vengono condotte conformemente alle
informazioni comunicate ai sensi dell', sulla base delle quali lo Stato costiero ha dato il proprio consenso; oppure
b) lo Stato o la competente organizzazione internazionale che
conducono la ricerca non ottemperano alle disposizioni
dell' relative ai diritti dello Stato costiero in merito al progetto di ricerca scientifica marina.
2. Lo stato costiero ha il diritto di esigere la cessazione di
ogni attività di ricerca scientifica marina in caso di
qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui all', che equivalga a modificare sensibilmente il progetto o le attività di ricerca.
3. Lo stato costiero può altresì esigere la cessazione delle
attività di ricerca scientifica marina se una qualsiasi delle situazioni contemplate al numero 1 non viene rettificata in tempi ragionevoli.
4. Quando lo Stato costiero ha notificato la propria decisione di ordinare tale sospensione o cessazione, gli Stati o le
competenti organizzazioni internazionali precedentemente
autorizzati a svolgere attività di ricerca scientifica marina debbono interrompere le attività che sono oggetto della notifica.
5. L'ingiunzione di sospensione conformemente al numero 1 deve
essere annullata dallo Stato costiero e le attività di ricerca
scientifica marina possono proseguire dopo che lo Stato o la
competente organizzazione internazionale interessati abbiano soddisfatto le condizioni previste agli .
Storico versioni
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