Convenzione›Sez. 3
Art. 248
Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero
In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero
Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, che intendono effettuare ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero, gli forniscono, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data prevista d'inizio del progetto di ricerca, una descrizione completa dei punti seguenti:
a) natura e scopi del progetto;
b) metodo e mezzi che saranno impiegati, ivi compresi nome, stazza
e classe delle navi, e una descrizione delle apparecchiature scientifiche;
c) l'esatta area geografica nella quale il progetto sarà
effettuato;
d) data prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da
ricerca o, secondo il caso, dell'installazione e della rimozione delle apparecchiature;
e) nome dell'ente patrocinante il progetto e nomi del direttore
dell'ente e del responsabile del progetto;
f) la misura in cui si ritiene che lo Stato costiero sia in grado di partecipare al progetto o farvisi rappresentare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-248