ConvenzioneSez. 3

Art. 248

Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero

In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, che intendono effettuare ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero, gli forniscono, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data prevista d'inizio del progetto di ricerca, una descrizione completa dei punti seguenti: a) natura e scopi del progetto; b) metodo e mezzi che saranno impiegati, ivi compresi nome, stazza e classe delle navi, e una descrizione delle apparecchiature scientifiche; c) l'esatta area geografica nella quale il progetto sarà effettuato; d) data prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da ricerca o, secondo il caso, dell'installazione e della rimozione delle apparecchiature; e) nome dell'ente patrocinante il progetto e nomi del direttore dell'ente e del responsabile del progetto; f) la misura in cui si ritiene che lo Stato costiero sia in grado di partecipare al progetto o farvisi rappresentare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-248

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero (Art. 248 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo