ConvenzioneSez. 3

Art. 247

Progetti di ricerca scientifica marina intrapresi dalle organizzazioni internazionali o sotto i loro auspici

In vigore dal 20 dic 1994
Progetti di ricerca scientifica marina intrapresi dalle organizzazioni internazionali o sotto i loro auspici Lo Stato costiero che sia membro di un'organizzazione internazionale o sia ad essa legato da un accordo bilaterale, nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale tale organizzazione intende effettuare direttamente, o far eseguire sotto i propri auspici, un progetto di ricerca scientifica marina, viene considerato consenziente all'esecuzione di tale progetto secondo le specifiche concordate, se ha approvato il progetto dettagliato quando l'organizzazione ha adottato la decisione di effettuarlo, o se è disposto a prendervi parte e non ha espresso alcuna obiezione entro quattro mesi dalla data in cui l'organizzazione ha a esso notificato il progetto stesso.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-247

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Progetti di ricerca scientifica marina intrapresi dalle organizzazioni internazionali o sotto i loro auspici (Art. 247 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo